venerdì 15 luglio 2011

NON AVVALERSI DELL’ORA DI RELIGIONE





Fonte: sito web ufficiale dell’UAAR - 
 http://www.uaar.it/


L’ora alternativa a quella di religione cattolica è un diritto che la scuola italiana
è obbligata a garantire.
  Con un’ordinanza del 30 luglio 2010, il Tribunale di Padova ha stabilito che la sua mancata attivazione costituisce “un comportamento discriminatorio illegittimo”. Viene così riconosciuto un diritto civile, quello di scegliere. Un diritto che troppo spesso è taciuto o ostacolato, o anche semplicemente non conosciuto dagli studenti italiani e dalle loro famiglie. Un’importante vittoria legale dell’UAAR, che da anni si impegna per garantire il rispetto dei diritti civili dei milioni di cittadini che non appartengono a una religione.
Hai un’alternativa all’ora di religione. Fai valere il tuo diritto.

Aggiornamento del 26 marzo 2011:
LA RAGIONERIA DELLO STATO DÀ LE DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELL'ORA ALTERNATIVA

Il MIUR, con nota del 22 marzo 2011, ha trasmesso alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato sul pagamento delle attività didattiche alternative all'insegnamento della religione cattolica.
Il parere, concordato tra il MIUR e il MEF, ribadisce che la scelta di genitori e alunni di avvalersi delle attività didattiche alternative alla religione cattolica rende le stesse un "servizio strutturale obbligatorio", da pagare "a mezzo dei ruoli di spesa fissa".
Come anticipato da diversi Uffici Scolastici Regionali, risulta certificato dai due ministeri competenti che i costi dell'ora alterativa sono coperti dallo Stato e non gravano sui singoli istituti scolastici.
I genitori che incontrassero difficoltà nell'accesso all'ora alternativa motivate da presunte mancanze di fondi, possono riferirsi alla nota MIUR del 22 marzo 2011 e/o rivolgersi all'UAAR per tutelare i loro diritti.

LE SCELTE POSSIBILI
Chi decide di non frequentare l’insegnamento della religione cattolica ha dinanzi a sé quattro opzioni:

- attività didattiche e formative (cosiddetti “insegnamenti alternativi”);
- studio individuale assistito;
- studio individuale libero;
- uscita dall’edificio scolastico (eccezion fatta per gli alunni delle scuole materne
comunali, i quali hanno solo la possibilità di non avvalersi dell’IRC).
Si ricorda che le attività dei non avvalentisi hanno la stessa dignità di quelle degli avvalentisi.

ORA ALTERNATIVA: 

QUELLO CHE LA SCUOLA DEVE FARE
- Garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l’insegnamento di religione cattolica e coloro che non lo seguono.
- Al momento delle iscrizioni, distribuire il modulo di scelta previsto dal Ministero (come da circolare annuale sulle iscrizioni: per l’anno scolastico 2010/2011, allegati “E” e “F” della circ. MIUR 101 del 30/12/2010).
- Comunicare ai genitori l’offerta educativa e le modalità organizzative delle attività previste per i non avvalentisi.
- Garantire l’attività alternativa che i genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato.
- Consentire di cambiare la scelta da un anno all’altro.
- Rilasciare informazioni ai genitori - e agli studenti maggiorenni - che richiedono informazioni scritte su tutte le decisioni che riguardano bambini e ragazzi e la gestione
della scuola, ai sensi della legge 241/1990 sulla «Trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione».
- Garantire agli alunni della scuola primaria di primo grado (c.d. scuola elementare) che non si avvalgono dell’IRC il diritto alla cedola libraria ministeriale dello stesso importo previsto per l’IRC (€ 5,93 o 5,94 a seconda della classe).

QUELLO CHE LA SCUOLA  NON DEVE FARE
- Distribuire moduli di scelta elaborati in proprio.
- Tentare di convincere genitori e studenti a cambiare la propria scelta.
- Organizzare cerimonie di culto, visite pastorali, benedizioni durante l’orario scolastico.
- Consegnare pagelle contenenti la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e di cosiddette attività alternative.
- Permettere la diffusione di opuscoli religiosi all’interno dell’istituto.

- Aggregare gli alunni non avvalentisi a classi in cui si svolgono normali lezioni.
- Utilizzare l’insegnante impegnato nell’attività alternativa per la sostituzione di colleghi assenti.

COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE
DI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI
All’atto dell’iscrizione, bisogna riconsegnare l’allegato E dopo aver barrato la casella “scelta di non avvalersi dell’IRC” e l’allegato F dopo aver barrato la casella “attività didattiche e formative”. Si suggerisce di indicare già su quest’ultimo modulo l’insegnamento alternativo che si desidera sia attivato dall’istituto.
Per gli anni successivi vale la scelta iniziale, a meno che il cambiamento non sia comunicato tempestivamente all’istituto. L’art. 310 del Testo Unico delle norme sull’istruzione sembrerebbe vietare di abbandonare la frequenza dell’ora di religione in corso d’anno: ma ciò si configura come una violazione dell’art. 19 della Costituzione, e pertanto tale norma è da ritenersi superabile. Il passaggio alla frequenza di un’ora alternativa, anziché alla non attività o allo studio individuale, può tuttavia creare problemi nell’organizzazione scolastica.

QUALI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI 
POSSONO ESSERE RICHIESTI
Nonostante la lacunosità della normativa, gli insegnamenti che possono essere attivati sono molto vari: l’importante è che la loro natura sia coerente con la funzione educativa della scuola.
Possono essere sia curriculari (ad esempio, un’ora in più di
inglese) che non curriculari (ad esempio, etica e diritti umani).

Il tipo di insegnamento dipende anche dalla formazione dei docenti incaricati. Essi sono scelti in via prioritaria all’interno del corpo docente dell’istituto, tra coloro che devono completare il proprio orario-cattedra o che sono disponibili ad effettuare ore eccedenti. In mancanza di tali condizioni, il dirigente scolastico deve nominare un supplente annuale attingendo dalle apposite graduatorie (la copertura finanziaria è prevista nel bilancio ministeriale, non graverà quindi sui fondi dell’istituto).

COME INTERLOQUIRE CON LA SCUOLA 
SULLA DEFINIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI DA ATTIVARE
Nonostante, anche in questo caso, l’assoluta frammentarietà delle disposizioni, va ricordato che:

la normativa vigente prevede comunque, per le secondarie, che il collegio docenti tenga conto delle proposte degli studenti.

Il Testo unico, invece, prevede che «nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe».

 Ogni scuola è tenuta a redigere un Piano di Offerta Formativa (POF) con cui illustra pubblicamente le linee-guida con cui intende sviluppare il proprio progetto educativo.

 Suggeriamo pertanto, oltre che indicare gli insegnamenti richiesti già sull’allegato F, di stimolare il collegio docenti e/o i consigli suddetti con le proprie proposte.
È senz’altro utile richiedere che all’interno del POF le “attività didattiche e formative” siano accuratamente dettagliate, in modo che gli organi scolastici prendano adeguata coscienza di questa realtà.

COME SONO GIUDICATI GLI STUDENTI
Il giudizio sull’IRC, così come quello sulle attività di chi non si avvale deve essere consegnato su foglio a parte. Così stabilisce il testo unico all’art. 309, recependo una norma in vigore dal 1928, mai più modificata.

MATERIALI DI STUDIO
Su oraalternativa.it, sito del Progetto ora alternativa dell’UAAR, sono disponibili diversi materiali di studio , riservati a studenti e insegnanti di ogni ordine e grado.

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
Legge n. 449 dell’agosto 1984; D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985; circ. ministeriale n.
368 del 20 dicembre 1985; circ. ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986; circ.
ministeriale n. 211 del 24 luglio 1986; legge n. 281 del 18 giugno 1986; sentenza Corte
Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989; sentenza Corte Costituzionale n. 13, 14
gennaio 1991; circ. ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991, sentenza TAR Emilia-
Romagna n. 250 del 17 giugno 1993; decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
sentenza Consiglio di Stato 2749 del 7 maggio 2010, circ. ministeriale 59 del 23 luglio
2010; ordinanza del Tribunale di Padova del 30 luglio 2010.

http://www.uaar.it/